(Pubblicata  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
               Lombardia n. 50 dell'11 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione



   1.  La  presente  legge  disciplina le nomine e le designazioni di
competenza  della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel
rispetto  dei  principi di partecipazione, pubblicita', trasparenza e
riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo statuto.
   2.  La  presente  legge  si  applica alle nomine e designazioni di
rappresentanti della Regione:
    a)   in  organi  di  amministrazione  di  enti  a  partecipazione
regionale, nonche' di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui
all'allegato  A,  dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006,
n.  30  (Disposizioni  legislative  per l'attuazione del documento di
programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai sensi dell'art.
9-ter  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione»  -  Collegato  2007),  compresi  quelli  in organi di
sorveglianza  nelle  societa' con sistema duale, ai quali provvede la
Giunta  regionale,  ai  sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) dello
statuto;
    b)  in  organismi  per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti
istitutivi  attribuiscono  espressamente  la  competenza  di nomina e
designazione  alla  Giunta  regionale  o al Presidente della Regione,
ovvero  e'  determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 28, comma 1, lettera l) dello statuto.
   3.  La  presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e
designazione degli organi di direzione delle Aziende sanitarie locali
(ASL),  aziende  ospedaliere  (AO),  anche universitarie, Istituti di
ricovero  e  cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui
al  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288 (Riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a  norma  dell'art.  42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3),
nonche'  dell'Agenzia  regionale per l'istruzione, la formazione e il
lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.
   4.  Le  modalita'  con le quali sono scelti i rappresentanti della
minoranza  negli  organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista
la  presenza  in  base  alle  leggi  istitutive,  sono  stabilite dal
regolamento generale del Consiglio regionale.