(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 dell'11 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicita', trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo statuto. 2. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione: a) in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonche' di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle societa' con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) dello statuto; b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero e' determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera l) dello statuto. 3. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonche' dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) di competenza della Regione. 4. Le modalita' con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.