Art. 10. Funzioni sostitutive 1. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza, il Presidente della Giunta: a) provvede alla nomina di un commissario per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A, lettere a) e c), dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine di proroga di cui all'art. 9, comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni; b) provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle, societa' a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine stabilito per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del codice civile. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se la Giunta non si esprime entro il termine di scadenza del commissariamento, il Presidente della giunta provvede alla nomina o alla designazione in via sostitutiva.