Art. 10.

                        Funzioni sostitutive



   1.   Qualora   la   Giunta  regionale  non  esprima  le  nomine  e
designazioni  in  scadenza  di  sua  competenza,  il Presidente della
Giunta:
    a)  provvede  alla  nomina  di  un  commissario  per gli enti del
sistema regionale di cui all'allegato A, lettere a) e c), dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  30/2006,  entro e non oltre i tre giorni
antecedenti  il  termine  di  proroga di cui all'art. 9, comma 2, che
dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni;
    b) provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle,
societa'  a  partecipazione  regionale  secondo  le  norme del codice
civile  entro  e  non  oltre  i  tre  giorni  antecedenti  il termine
stabilito per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del codice civile.
   2.  Nel  caso  di  cui al comma 1, lettera a), se la Giunta non si
esprime  entro  il  termine  di  scadenza  del  commissariamento,  il
Presidente  della  giunta provvede alla nomina o alla designazione in
via sostitutiva.