Art. 11.

 Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico



   1.  I  soggetti nominati e designati ai sensi della presente legge
si   attengono  agli  indirizzi  e  agli  atti  della  programmazione
regionale e laddove previsti ad eventuali indicazioni del mandato.
   2.   Il   nominato   comunica  immediatamente  all'organo  che  ha
provveduto  alla  nomina  o  alla designazione il sopravvenire di una
delle  cause  di  esclusione,  di incompatibilita', di conflitto e di
cumulo di cui alla presente legge.
   3.   L'organo   regionale   che  ha  effettuato  la  nomina  o  la
designazione  ai sensi della presente legge, ove accerti, d'ufficio o
su segnalazione di terzi o dello stesso interessato:
    a)  l'esistenza  o  la  sopravvenienza  di  una  delle  cause  di
esclusione  di cui all'art. 5, dichiara la decadenza dell'interessato
con provvedimento motivato;
    b)  l'esistenza  o  la  sopravvenienza  di  una  delle  cause  di
incompatibilita',  di situazioni di conflitto o di cumulo di cui agli
articoli  6  e  7,  dichiara, fermo restando l'invito alla cessazione
delle stesse, la decadenza dell'interessato.
   4.  La  decadenza  e' altresi' dichiarata in caso di dichiarazioni
mendaci  o  di  omissioni  delle  stesse  in sede di presentazione di
candidatura o di accettazione dell'incarico.
   5.  La  revoca  puo'  essere  disposta  in  caso  di  inosservanza
dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  che  comporti  grave violazione,
omissione   o   ritardo  degli  adempimenti  rientranti  nei  compiti
istituzionali relativi al mandato.
   6.  Le  modalita'  con  le quali l'organo competente alla nomina e
designazione  provvede  alla dichiarazione di decadenza e alla revoca
sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.