Art. 11. Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico 1. I soggetti nominati e designati ai sensi della presente legge si attengono agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e laddove previsti ad eventuali indicazioni del mandato. 2. Il nominato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilita', di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge. 3. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione ai sensi della presente legge, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato: a) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 5, dichiara la decadenza dell'interessato con provvedimento motivato; b) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilita', di situazioni di conflitto o di cumulo di cui agli articoli 6 e 7, dichiara, fermo restando l'invito alla cessazione delle stesse, la decadenza dell'interessato. 4. La decadenza e' altresi' dichiarata in caso di dichiarazioni mendaci o di omissioni delle stesse in sede di presentazione di candidatura o di accettazione dell'incarico. 5. La revoca puo' essere disposta in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 che comporti grave violazione, omissione o ritardo degli adempimenti rientranti nei compiti istituzionali relativi al mandato. 6. Le modalita' con le quali l'organo competente alla nomina e designazione provvede alla dichiarazione di decadenza e alla revoca sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.