Art. 12. Sospensione 1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55/1990. 2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'art. 13, per la durata della sospensione stessa.