Art. 12.

                             Sospensione



   1.  Il  verificarsi  delle  condizioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  c),  comporta  la  sospensione  di  diritto  dagli incarichi
conferiti  a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi
4-bis e 4-ter, della legge n. 55/1990.
   2.  L'organo  che  ha  provveduto  alla nomina o designazione, ove
accerti,  d'ufficio  o  su  segnalazione  di  terzi  o  dello  stesso
interessato,   l'esistenza   o   la  sopravvenienza  della  causa  di
sospensione  provvede  a dichiarare la sospensione ed a effettuare la
sostituzione  a  norma  dell'art. 13, per la durata della sospensione
stessa.