Art. 13. Sostituzioni 1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge. 2. L'incarico del soggetto subentrante termina alla data di scadenza prevista per l'incarico originario. 3. Qualora la Giunta regionale non provveda ai sensi del comma 1, il Presidente procede in via sostitutiva e si applicano i termini e le procedure di cui all'art. 10.