Art. 13.

                            Sostituzioni



   1.  In  caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima
della  scadenza  del  mandato  di  un  soggetto nominato o designato,
l'organo  competente  provvede alla sua sostituzione entro il termine
massimo  di  sessanta giorni nel rispetto delle procedure di cui alla
presente legge.
   2.  L'incarico  del  soggetto  subentrante  termina  alla  data di
scadenza prevista per l'incarico originario.
   3.  Qualora la Giunta regionale non provveda ai sensi del comma 1,
il  Presidente  procede in via sostitutiva e si applicano i termini e
le procedure di cui all'art. 10.