Art. 14.

                             Regolamento



   1. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 42, comma
1,  lettera  a), dello statuto e' data attuazione alla presente legge
e,  in  particolare,  sono  stabilite  le modalita' e le procedure in
materia di:
    a)  presentazione  di  candidature e relativa documentazione e le
forme  che  assicurano le modalita' di pubblicita' di cui all'art. 2,
mediante l'utilizzo preferenziale del sito web istituzionale;
    b)  verifica  della  sussistenza  di  cause di incompatibilita' e
conflitti di interesse; .
    c)  dichiarazioni  e adempimenti conseguenti da effettuare a pena
di inefficacia della nomina o designazione;
    d) funzionamento del comitato tecnico consultivo;
    e) modalita' per la dichiarazione di decadenza e la revoca di cui
all'art. 11;
    f)  le  modalita'  con  le  quali  le  nomine e designazioni sono
comunicate al Consiglio regionale.
   2.  Il  regolamento  e'  approvato  entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.