Art. 14. Regolamento 1. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a), dello statuto e' data attuazione alla presente legge e, in particolare, sono stabilite le modalita' e le procedure in materia di: a) presentazione di candidature e relativa documentazione e le forme che assicurano le modalita' di pubblicita' di cui all'art. 2, mediante l'utilizzo preferenziale del sito web istituzionale; b) verifica della sussistenza di cause di incompatibilita' e conflitti di interesse; . c) dichiarazioni e adempimenti conseguenti da effettuare a pena di inefficacia della nomina o designazione; d) funzionamento del comitato tecnico consultivo; e) modalita' per la dichiarazione di decadenza e la revoca di cui all'art. 11; f) le modalita' con le quali le nomine e designazioni sono comunicate al Consiglio regionale. 2. Il regolamento e' approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.