Art. 15.

                  Disposizioni transitorie e finali



   1.  Le  disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute
in  regolamenti,  statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto
di  organismi  del  sistema regionale, trovano applicazione in quanto
compatibili  con lo statuto e la presente legge. In caso di contrasto
l'organo   regionale   competente,   sentito  l'organismo,  individua
modalita'  per  sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati
adottati  i  provvedimenti  conseguenti,  gli  organismi  non possono
essere destinatari di contributi regionali.
   2.  La  Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' in base ai
quali gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A, dell'art.
1  della  legge  regionale n. 30/2006 provvedono alla determinazione,
laddove  previsti,  di  indennita',  gettoni  e rimborsi a favore dei
soggetti incaricati ai sensi della presente legge.
   3.  Le  indennita',  i  gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti
incaricati  negli  enti del sistema regionale ai sensi della presente
legge  non  possono essere di importo superiore a quelli previsti per
il Presidente della Giunta regionale.
   4.  La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (norme per le nomine e
designazioni  di competenza della Regione) non si applica alle nomine
e  designazione di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi
gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla
base delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1995.
   5.  La  presente  legge  si applica alle nomine e designazioni con
scadenza successiva alla data di entrata in vigore.
   6.  I  soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge
sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 7, della legge
regionale n. 20/2008.