Art. 15. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto di organismi del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'organo regionale competente, sentito l'organismo, individua modalita' per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli organismi non possono essere destinatari di contributi regionali. 2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennita', gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge. 3. Le indennita', i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. 4. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) non si applica alle nomine e designazione di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1995. 5. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore. 6. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 7, della legge regionale n. 20/2008.