Art. 2.

                 Candidatura e forme di pubblicita'



   1.  L'elenco  delle nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma
2,  lettera  a),  in  scadenza,  e'  pubblicato con la periodicita' e
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.
   2.  L'elenco  di  cui  al  comma 1 e' trasmesso dieci giorni prima
della  sua  pubblicazione  all'ufficio  di  presidenza  del Consiglio
regionale.
   3.  Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'art. 1,
comma  2,  lettera  a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal
regolamento   di   cui  all'art.  14,  dalla  Giunta  regionale,  dai
consiglieri  regionali,  dagli  ordini  e  collegi  professionali, da
associazioni,   enti   pubblici   o   privati  operanti  nei  settori
interessati,  organizzazioni  sindacali, fondazioni o da almeno cento
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
   4.  In  riferimento  alle  finalita' di cui all'art. 1, al fine di
promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui
al  comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre,
per  gli  organismi  collegali,  nominativi  di persone di entrambi i
generi.