Art. 2. Candidatura e forme di pubblicita' 1. L'elenco delle nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), in scadenza, e' pubblicato con la periodicita' e secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso dieci giorni prima della sua pubblicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 3. Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. 4. In riferimento alle finalita' di cui all'art. 1, al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi.