Art. 3. Audizioni 1. I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, sono tenuti a presentarsi per l'audizione di cui all'art. 23 dello statuto, entro trenta giorni dalla nomina o elezione e previa convocazione da parte della commissione consiliare competente.