Art. 3.

                              Audizioni



   1.  I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui
all'allegato  A,  dell'art.  1 della legge regionale n. 30/2006, sono
tenuti  a  presentarsi  per  l'audizione  di  cui  all'art.  23 dello
statuto,  entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  elezione  e previa
convocazione da parte della commissione consiliare competente.