Art. 4.

                     Comitato tecnico consultivo



   1.  E' istituito il comitato tecnico consultivo ai sensi dell'art.
8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di
esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso
dei  requisiti  laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli
atti  istitutivi  degli organismi per i quali si deve provvedere alle
nomine  e  alle  designazioni,  nonche' in ordine alla sussistenza di
eventuali  cause  di  esclusione,  incompatibilita'  e  conflitto  di
interesse.
   2.  Il  comitato  e'  composto  da  non  piu'  di cinque membri di
comprovata professionalita' ed indipendenza.
   3. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi.