Art. 4. Comitato tecnico consultivo 1. E' istituito il comitato tecnico consultivo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonche' in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilita' e conflitto di interesse. 2. Il comitato e' composto da non piu' di cinque membri di comprovata professionalita' ed indipendenza. 3. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi.