Art. 5.

                         Cause di esclusione



   1.  Non  possono  essere  nominati  o  designati  a  ricoprire gli
incarichi previsti dalla presente legge:
    a)  coloro  che si trovino in stato di interdizione legale ovvero
di  interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi  delle persone
giuridiche e delle imprese;
    b)  coloro  che  siano  stati condannati con sentenza definitiva,
salvi  gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei
reati  previsti  nel  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385
(testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia) oppure
alla  reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro
V  del  codice  civile  e  nel  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa);
    c)  coloro  che  siano stati condannati con sentenza definitiva o
sottoposti  a  misura  di prevenzione con provvedimento definitivo in
relazione  alle  situazioni  richiamate  dell'art.  15 della legge 19
marzo  1990,  n.  55  (nuove  disposizioni  per  la prevenzione della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale);
    d)  coloro  che  ricadono  nelle previsioni dell'art. 2, comma 1,
numeri  1),  2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (norme in
materia  di  ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di
consigliere  regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in
materia  di  incompatibilita'  degli  addetti  al  Servizio sanitario
nazionale).
   2.  Le  disposizioni  del  comma 1 concernono anche le sentenze di
applicazione  della  pena  su  richiesta delle parti, emesse ai sensi
dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale, salvi gli effetti
dell'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale.