Art. 6.

                          Incompatibilita'



   1.  Salve  le  incompatibilita'  stabilite  dalla legge elettorale
regionale, non possono:
    a) ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
     1)  i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo e i giudici
della Corte costituzionale;
     2)  i  componenti  di  organi  consultivi  o  di  vigilanza o di
controllo,  tenuti  ad  esprimersi  sui  provvedimenti  degli enti od
organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
     3) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e
di ogni altra giurisdizione speciale;
     4)  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  o di altri enti
pubblici;
     5)  gli  appartenenti  alle  Forze armate in servizio permanente
effettivo;
     6)  i  sindaci  e  gli  assessori dei comuni della Lombardia con
popolazione  residente  superiore  alle 40.000 unita'; i presidenti e
gli assessori di provincia della Lombardia; i componenti degli organi
delle  autorita'  di  ambito  territoriale ottimale di cui alla legge
regionale  12  dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di
interesse  economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione dei
rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche);
     7)  i  componenti  del  consiglio  delle autonomie locali di cui
all'art. 54 dello statuto;
     8)  i  componenti  della  commissione  garante  dello  statuto e
difensore regionale di cui agli articoli 59 e 61 dello statuto;
     9)  i  difensori civici di provincia o di comune della Lombardia
con popolazione superiore alle 40.000 unita';
     10)  i  presidenti  e  i componenti delle giunte delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  della  Lombardia
(CCIAA);
     11)  i  direttori  generali,  i  direttori  sociali, i direttori
sanitari,  i  direttori amministrativi delle Aziende sanitarie locali
(ASL),  Aziende  ospedaliere  (AO)  e  Istituti  di ricovero e cura a
carattere  scientifico  (IRCCS),  di  quest'ultimi  anche i direttori
scientifici, della Lombardia;
    b)  assumere  l'incarico di componente negli organi di gestione o
di amministrazione degli enti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
i  consiglieri  regionali,  i  componenti  della Giunta regionale e i
sottosegretari  di  cui  all'art.  25,  comma 5, dello statuto. Per i
consiglieri  regionali resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
13  della  legge  regionale  31  luglio  2007, n. 18 (Assestamento al
bilancio  per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale
2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali); tale disposizione trova
applicazione  anche  nei  confronti dei componenti della Giunta e dei
sottosegretari.