Art. 7.

      Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche



   1.  Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge
coloro  che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli
incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.
   2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:
    a)   dipendenti   pubblici  che  assolvano  a  mansioni  inerenti
l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la
nomina o designazione;
    b)  chi  ha  parte,  direttamente  o  indirettamente, in servizi,
esazioni   di  diritti,  somministrazioni  o  appalti  nell'interesse
dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
    c)  chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare
della  rappresentanza  legale di un soggetto che ha lite pendente, in
quanto  parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente
o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
    d)  chi  ha  parte  in  attivita'  di  carattere imprenditoriale,
commerciale  o  professionale  riguardanti  l'ente o organismo cui si
riferisce  la  nomina  e  chi  puo'  trarre  vantaggio  diretto dalle
decisioni   del   soggetto   medesimo;  egualmente  la  nomina  e  la
designazione  e'  preclusa se nelle attivita' suddette hanno parte il
coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.
   3.   Gli  incarichi  negli  enti  del  sistema  regionale  di  cui
all'allegato  A dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 non sono
cumulabili   e  l'accettazione  della  nuova  nomina  o  designazione
comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.
   4.  La  nuova  nomina  o  designazione  e'  inefficace  in carenza
dell'accettazione  espressa  con  le  modalita'  ed  entro il termine
stabiliti  dal regolamento di cui all'art. 14, comunque non superiore
a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.
   5. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non piu' di
due incarichi di cui alla presente legge.