Art. 7. Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche 1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina. 2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti: a) dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione; b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione; c) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione; d) chi ha parte in attivita' di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi puo' trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione e' preclusa se nelle attivita' suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado. 3. Gli incarichi negli enti del sistema regionale di cui all'allegato A dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto. 4. La nuova nomina o designazione e' inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalita' ed entro il termine stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione. 5. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non piu' di due incarichi di cui alla presente legge.