Art. 9.

                       Proroga degli incarichi



   1.  I  soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge
restano  in carica sino alla scadenza del termine di durata previsto;
entro  tale  termine l'organo competente provvede alla nuova nomina o
designazione.
   2.  Nel  caso  in  cui l'organo non provveda nel termine di cui al
comma  1,  gli  incarichi  dei  soggetti nominati e designati a norma
della  presente  legge  sono prorogati per non piu' di quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
   3.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni  del  decreto  legge  16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina
della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.