Art. 9. Proroga degli incarichi 1. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge restano in carica sino alla scadenza del termine di durata previsto; entro tale termine l'organo competente provvede alla nuova nomina o designazione. 2. Nel caso in cui l'organo non provveda nel termine di cui al comma 1, gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.