Art. 10. Autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche e' rilasciata dal comune ove viene svolta l'attivita' medesima. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa dal comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 9, che provvedono alle relative annotazioni in un'apposita sezione dello stesso. 2. L'autorizzazione specifica le attivita' agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonche' i periodi di apertura richiesti dal titolare. E' possibile, previa comunicazione al comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti. 3. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'art. 15. 4. Sono consentite, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 12, forme di immediato avvio delle attivita' da parte delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 5. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita', a darne comunicazione alla regione. Le variazioni delle attivita' autorizzate devono essere preventivamente comunicate al comune e alla regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.