Art. 10.
     Autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche

   1.  L'autorizzazione  all'esercizio delle attivita' agrituristiche
e' rilasciata dal comune ove viene svolta l'attivita' medesima. Copia
dell'autorizzazione viene trasmessa dal comune, entro quindici giorni
dal  rilascio,  agli  uffici  della  Regione  competenti  alla tenuta
dell'elenco   di   cui  all'art.  9,  che  provvedono  alle  relative
annotazioni in un'apposita sezione dello stesso.
   2.  L'autorizzazione  specifica  le  attivita'  agrituristiche e i
relativi  limiti di esercizio nonche' i periodi di apertura richiesti
dal   titolare.   E'   possibile,  previa  comunicazione  al  comune,
sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi
stabiliti.
   3.  L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi
di revoca previsti dall'art. 15.
   4.  Sono  consentite, con le modalita' previste dal regolamento di
cui  all'art.  12,  forme di immediato avvio delle attivita' da parte
delle  ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990
e successive modificazioni.
   5.  Il  titolare  dell'attivita'  agrituristica  e'  tenuto, entro
trenta  giorni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione comunale
o   dalla   data  di  presentazione  della  dichiarazione  di  inizio
attivita',  a  darne  comunicazione alla regione. Le variazioni delle
attivita'  autorizzate  devono  essere  preventivamente comunicate al
comune  e  alla  regione  e  non  possono  comunque eccedere i limiti
stabiliti  in  fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto
propria   responsabilita',  la  sussistenza  dei  requisiti  e  degli
adempimenti previsti dalla presente legge.