Art. 11. Disciplina delle attivita' di pescaturismo e di ittiturismo 1. Le attivita' di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'art. 3, risultano connesse all'attivita' principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attivita' di pesca e' superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attivita' accessorie secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 12 comma 2. 2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attivita' di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri: a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte; b) le attivita' sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attivita' principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore. 3. La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attivita' aziendale. 4. E' istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attivita' di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 12 comma 2. 5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare puo' applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attivita' di pescaturismo e ittiturismo. 6. Con il regolamento di cui all'art. 12 comma 2 sono altresi' stabiliti modalita', limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attivita', per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonche' di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attivita' offerta. Il regolamento puo' altresi' prevedere forme di immediato avvio delle attivita' delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 7. Le modalita', i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l'attivita' agrituristica, per quanto compatibili. 8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli artt. 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' ittituristica.