Art. 11.
     Disciplina delle attivita' di pescaturismo e di ittiturismo

   1.  Le  attivita'  di  pescaturismo  e  di  ittiturismo,  definite
nell'art.  3,  risultano  connesse  all'attivita' principale di pesca
quando il tempo lavoro impiegato nell'attivita' di pesca e' superiore
a  quello  impiegato  nell'espletamento  delle  attivita'  accessorie
secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento di cui all'art. 12
comma 2.
   2.   L'utilizzo  delle  risorse  aziendali  per  le  attivita'  di
ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:
    a)  i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento
con  prodotti  di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il
50 per  cento  provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite
di  un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o
consorzi  di  imprese  ittiche  operanti  in  ambito  locale  di  cui
l'impresa medesima faccia parte;
    b)  le  attivita'  sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati,
attrezzature   o   risorse   normalmente  impiegate  per  l'attivita'
principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore.
   3. La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di
uno specifico piano di attivita' aziendale.
   4.  E'  istituito  l'elenco regionale degli operatori che svolgono
attivita'  di  pescaturismo  ed  ittiturismo.  Le  imprese  che  sono
iscritte  in  detto  elenco sono soggette ad autorizzazione comunale,
secondo  le  procedure  previste  dal  regolamento di cui all'art. 12
comma 2.
   5.   Alle  imprese  che  esercitano  acquacoltura  nel  mare  puo'
applicarsi  la  disciplina  prevista  dalla  presente  legge  per  le
attivita' di pescaturismo e ittiturismo.
   6.  Con  il  regolamento  di cui all'art. 12 comma 2 sono altresi'
stabiliti  modalita',  limiti e prescrizioni per l'espletamento delle
attivita', per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi
regionali   nonche'   di   quant'altro  necessario  per  il  corretto
svolgimento  dell'attivita'  offerta.  Il  regolamento  puo' altresi'
prevedere  forme  di  immediato  avvio  delle  attivita'  delle ditte
interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
   7.  Le  modalita',  i  limiti  e le prescrizioni di cui al comma 6
devono  essere  in  analogia  con  quelli  previsti  per  l'attivita'
agrituristica, per quanto compatibili.
   8.  Le  disposizioni  urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di
cui  agli  artt.  5,  6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati
all'esercizio dell'attivita' ittituristica.