Art. 12. Regolamenti 1. Il regolamento di attuazione per le attivita' agrituristiche e' approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene: a) le modalita', la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'art. 19 ivi comprese quelle previste dall'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; b) le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione; c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attivita' agricola e attivita' agrituristica, nonche' i limiti di ospitalita' e ristorazione in cui tale connessione e' ritenuta soddisfatta ai sensi dell'art. 4; d) eventuali limiti massimi di ospitalita' e ristorazione per l'attivita' agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attivita' agricola; e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attivita' agricola ed agrituristica e le modalita' di conteggio, nonche' i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'art. 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralita' dei fabbricati e degli spazi aperti, nonche' i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente; g) i criteri, le modalita' e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica; h) le modalita' per avvalersi della dichiarazione di inizio attivita' a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; i) i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende agrituristiche; j) le modalita' di apertura dell'attivita' agrituristica; k) le modalita', la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'art. 2 comma 5; l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge. 2. Il regolamento di attuazione per le attivita' di pescaturismo e ittiturismo e' approvato dalla Giuntaregionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene: a) modalita', limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attivita' di pescaturismo e ittiturismo; b) modalita' per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attivita'; c) le modalita', le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; d) le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione; e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attivita' di pesca e attivita' di pescatu-rismo e ittiturismo, nonche' i limiti di ospitalita' e ristorazione in cui tale connessione e' ritenuta soddisfatta; f) eventuali limiti massimi di ospitalita' e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attivita' di pesca; g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo e le modalita' di conteggio, nonche' i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti; h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonche' i requisiti igienicosanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attivita' di ittiturismo; i) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attivita' di ittiturismo; j) i criteri, le modalita' e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo; k) le modalita' per avvalersi della denuncia di inizio attivita' a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; l) i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo; m) le modalita' e le soglie di apertura dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo; n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.