Art. 12.
                             Regolamenti

   1. Il regolamento di attuazione per le attivita' agrituristiche e'
approvato  dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge e contiene:
    a)  le modalita', la documentazione e le verifiche necessarie per
l'iscrizione  nell'elenco  regionale degli operatori agrituristici ai
sensi  dell'art.  19  ivi  comprese quelle previste dall'art. 9 della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
    b) le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per
la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
    c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra
attivita'  agricola  e  attivita'  agrituristica, nonche' i limiti di
ospitalita'  e  ristorazione  in  cui  tale  connessione  e' ritenuta
soddisfatta ai sensi dell'art. 4;
    d)  eventuali  limiti  massimi  di ospitalita' e ristorazione per
l'attivita'  agrituristica,  al  fine  di  garantire  e assicurare il
rispetto dei rapporti di connessione con l'attivita' agricola;
    e)  le  tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle
attivita'  agricola  ed  agrituristica  e  le modalita' di conteggio,
nonche' i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale
dei   prodotti  agricoli  aziendali,  di  cui  all'art.  4  comma  3,
utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
    f)  le  caratteristiche  tecnico-strutturali  e  di ruralita' dei
fabbricati    e    degli    spazi   aperti,   nonche'   i   requisiti
igienico-sanitari  e  di  sicurezza per lo svolgimento dell'attivita'
agrituristica  compresa  l'idonea  fruizione  della  piscina  laddove
presente;
    g)  i criteri, le modalita' e la documentazione da presentare per
il    rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
agrituristica;
    h)  le  modalita'  per  avvalersi  della  dichiarazione di inizio
attivita'  a  norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni;
    i)  i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende
agrituristiche;
    j) le modalita' di apertura dell'attivita' agrituristica;
    k)  le modalita', la documentazione e le verifiche necessarie per
l'iscrizione  all'elenco  regionale  delle fattorie didattiche di cui
all'art. 2 comma 5;
    l)  ogni  altra  disposizione necessaria per dare esecuzione alla
presente legge.
   2. Il regolamento di attuazione per le attivita' di pescaturismo e
ittiturismo  e'  approvato  dalla Giuntaregionale entro un anno dalla
data di pubblicazione della presente legge e contiene:
    a)  modalita',  limiti  e  prescrizioni  per l'espletamento delle
attivita' di pescaturismo e ittiturismo;
    b)   modalita'  per  la  predisposizione  degli  specifici  piani
aziendali di attivita';
    c)  le  modalita', le procedure e la documentazione da presentare
per  l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi
comprese  quelle  previste  dall'art.  19  della  legge n. 241/1990 e
successive modificazioni;
    d) le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per
la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
    e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra
attivita'  di  pesca  e  attivita'  di  pescatu-rismo  e ittiturismo,
nonche'   i   limiti  di  ospitalita'  e  ristorazione  in  cui  tale
connessione e' ritenuta soddisfatta;
    f)  eventuali  limiti  massimi  di ospitalita' e ristorazione, al
fine   di   garantire  e  assicurare  il  rispetto  dei  rapporti  di
connessione con l'attivita' di pesca;
    g)  le  tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle
attivita'  di pescaturismo e ittiturismo e le modalita' di conteggio,
nonche' i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale
dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei
pasti;
    h)  le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli
spazi aperti, nonche' i requisiti igienicosanitari e di sicurezza per
lo svolgimento dell'attivita' di ittiturismo;
    i) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere
dall'attivita' di ittiturismo;
    j)  i criteri, le modalita' e la documentazione da presentare per
il  rilascio  e  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo;
    k)  le modalita' per avvalersi della denuncia di inizio attivita'
a   norma   dell'art.   19  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni;
    l)  i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende
di pescaturismo e ittiturismo;
    m)  le  modalita'  e  le  soglie  di  apertura  dell'attivita' di
pescaturismo e ittiturismo;
    n)  ogni  altra  disposizione necessaria per dare esecuzione alla
presente legge.
   3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta
regionale,  previo  parere  obbligatorio della competente Commissione
consiliare.