Art. 13.
     Attivita' di studio e di ricerca e formazione professionale

   1.  La  regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le
associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali,
promuove  azioni  di  studio  e  di  formazione  professionale,  come
previsto  dalla  normativa regionale in materia di sviluppo agricolo,
per gli operatori delle attivita' disciplinate dalla presente legge.