Art. 13. Attivita' di studio e di ricerca e formazione professionale 1. La regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attivita' disciplinate dalla presente legge.