Art. 14.
                              Obblighi

   1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attivita' di cui
agli artt. 2 e 3 deve:
    a)  osservare  le  disposizioni  ed i provvedimenti emanati dalla
regione e dalle altre autorita' competenti;
    b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonche'
le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
    c)    rispettare    i    limiti    e    le   modalita'   indicate
nell'autorizzazione stessa;
    d)  osservare  gli  obblighi  derivanti  dalle  norme di legge in
materia di pubblica sicurezza;
    e)  consentire  i  controlli  e le ispezioni previste da apposite
norme di legge;
    f)  dare  inizio  all'attivita' entro il termine di un anno dalla
data del rilascio dell'autorizzazione notificandola al Comune;
    g)   esporre   al   pubblico  l'elenco  dei  principali  prodotti
alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
    h) presentare annualmente all'ente competente, con le modalita' e
i  termini  previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le
tariffe  che  l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In
difetto  di  comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e
le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
    i)  comunicare al comune l'eventuale cessazione dell'attivita' di
cui agli artt. 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;
    j)  comunicare alla provincia i dati previsti dall'art. 3 comma 1
lettera   e)   della  legge  regionale  n.  4,  ottobre  2006  n.  28
(organizzazione turistica regionale);
    k)  apporre,  in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme
al modello stabilito dal regolamento di cui all'art. 12.