Art. 14. Obblighi 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attivita' di cui agli artt. 2 e 3 deve: a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla regione e dalle altre autorita' competenti; b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonche' le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione; c) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione stessa; d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza; e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge; f) dare inizio all'attivita' entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione notificandola al Comune; g) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza; h) presentare annualmente all'ente competente, con le modalita' e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente; i) comunicare al comune l'eventuale cessazione dell'attivita' di cui agli artt. 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa; j) comunicare alla provincia i dati previsti dall'art. 3 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 4, ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale); k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all'art. 12.