Art. 15. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Il comune sospende l'esercizio dell'attivita' agrituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'art. 14. 2. L'autorizzazione e' revocata dal comune con provvedimento motivato qualora l'operatore: a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione; b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall'elenco regionale; c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, piu' periodi di sospensione per complessivi novanta giorni. 3. Il provvedimento di revoca e' comunicato entro quindici giorni dal comune alla regione e alla comunita' montana o al consorzio dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.