Art. 15.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

   1. Il comune sospende l'esercizio dell'attivita' agrituristica con
provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta
giorni  qualora  vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di
cui all'art. 14.
   2.  L'autorizzazione  e'  revocata  dal  comune  con provvedimento
motivato qualora l'operatore:
    a)  non  abbia  intrapreso l'attivita' entro un anno dal rilascio
dell'autorizzazione;
    b)  abbia  perduto  i  requisiti  di legge o sia stato cancellato
dall'elenco regionale;
    c)  abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, piu' periodi di
sospensione per complessivi novanta giorni.
   3.  Il provvedimento di revoca e' comunicato entro quindici giorni
dal  comune  alla regione e alla comunita' montana o al consorzio dei
comuni  per  l'esercizio  della delega in agricoltura, competente per
territorio,  al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9
e per l'eventuale recupero delle somme erogate.