Art. 16.
                        Vigilanza e controlli

   1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della regione di
cui  all'art.  9  comma  5  e  all'art. 11 comma 1, la vigilanza e il
controllo  sull'osservanza  della  presente legge sono esercitate dai
comuni  interessati nonche' dagli altri soggetti titolati dalle norme
vigenti.
   2.  I  comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno
ogni  tre anni e a trasmettere alla regione annualmente una relazione
che  evidenzi l'attivita' di controllo svolta direttamente o da altri
soggetti  competenti,  con particolare riferimento al contenuto delle
autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti
di  controllo  attribuiti  al  comune  la  regione esercita il potere
sostitutivo.