Art. 16. Vigilanza e controlli 1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della regione di cui all'art. 9 comma 5 e all'art. 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonche' dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti. 2. I comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla regione annualmente una relazione che evidenzi l'attivita' di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la regione esercita il potere sostitutivo.