Art. 18.
                             Contributi

   1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attivita' di
cui  agli  artt.  2  e  3  si  applicano  le  norme di incentivazione
finanziaria  previste  dai  rispettivi  settori  di  competenza,  nel
rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
   2.  La  regione,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di bilancio,
concede  contributi  alle  aziende agrituristiche, pescaturistiche ed
ittituristiche  per  investimenti  secondo  le  modalita' previste in
apposito   atto  della  Giunta  regionale,  che  definisce  le  spese
ammissibili  nonche'  i criteri e parametri per la determinazione dei
medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.
   3.  La  regione  concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti
stabiliti  per  gli  aiuti  di  importanza  minore  (de  minimis), in
applicazione  degli  artt. 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg.
(CE)  15  dicembre  2006  n. 1998/2006 (regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d'importanza minore (de minimis)).
   4.  Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma
2,  sono  vincolati  alla loro specifica destinazione a partire dalla
data  di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti,
per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli
allestimenti,  tranne  casi  debitamente  motivati  con riferimento a
cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
   5.  Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalita' per
l'apposizione  del  vincolo  al mantenimento della destinazione d'uso
sui  beni  per  i  quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la
revoca  e  restituzione  dei  medesimi,  maggiorati  degli  interessi
calcolati al tasso legale.
   6.  Le  funzioni  amministrative  concernenti  la  concessione,  i
controlli,  la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente
ai   contributi  alle  aziende  agrituristiche,  sono  delegate  alle
comunita'  montane  e  ai  consorzi  dei  comuni ai sensi della legge
regionale  12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura, foreste, economia montana).