Art. 18. Contributi 1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attivita' di cui agli artt. 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. 2. La regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti secondo le modalita' previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonche' i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari. 3. La regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)). 4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica. 5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalita' per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale. 6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente ai contributi alle aziende agrituristiche, sono delegate alle comunita' montane e ai consorzi dei comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).