Art. 19. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio all'Area II-Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale e all'Area XIII-Agricoltura, Economia Montana-U.P.B. 13.107 che assume la denominazione «Spese per i Servizi di Sviluppo Agricolo», Area XIV-Industria e piccola e media impresa-U.P.B. 14.204, che assume la denominazione «Interventi a favore dell'attivita' della pesca e dell'acquacoltura marittima, dell'agriturismo, del pescaturismo, dell'ittiturismo». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall'art. 18, comma 6 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 - Spesa per le deleghe ad Enti locali.