Art. 19.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente legge si provvede, per
l'anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  all'Area  II-Programmazione
Comunitaria, Statale, Regionale e all'Area XIII-Agricoltura, Economia
Montana-U.P.B.  13.107  che  assume  la  denominazione  «Spese  per i
Servizi  di  Sviluppo Agricolo», Area XIV-Industria e piccola e media
impresa-U.P.B.  14.204,  che  assume  la  denominazione «Interventi a
favore  dell'attivita'  della  pesca  e  dell'acquacoltura marittima,
dell'agriturismo, del pescaturismo, dell'ittiturismo».
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   3.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  18,  comma  6  si  provvede
annualmente  con  gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 - Spesa
per le deleghe ad Enti locali.