Art. 2. Attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari. 3. Le denominazioni «agriturismo», «azienda agrituristica» e la qualifica di «operatore agrituristico» sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 10. 4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo: a) dare ospitalita' in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonche' interventi a favore della ricettivita' diffusa); d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'azienda, attivita' ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attivita' agricole e alle tradizioni rurali, nonche' svolgere attivita' di fattoria didattica di cui al comma 5. 5. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attivita' didattiche e divulgative nel settore dell'educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'art. 12. 6. Rientrano altresi' nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.