Art. 2.
                      Attivita' agrituristiche

   1. Per attivita' agrituristiche si intendono quelle di ricezione e
ospitalita'  esercitate  dagli  imprenditori agricoli di cui all'art.
2135  del  codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o
di  persone,  oppure  associati  fra loro, attraverso l'utilizzazione
della  propria  azienda  in  rapporto  di  connessione  con  le altre
attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli
animali.
   2.   Possono   essere   addetti  allo  svolgimento  dell'attivita'
agrituristica  l'imprenditore  agricolo  e  i suoi familiari ai sensi
dell'art.  230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti
a  tempo  determinato,  indeterminato  e parziale. Tali soggetti sono
considerati  lavoratori  agricoli  ai  fini  della vigente disciplina
previdenziale,  assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni
e'  consentito  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  attivita' e
servizi complementari.
   3.  Le  denominazioni  «agriturismo», «azienda agrituristica» e la
qualifica  di «operatore agrituristico» sono riservate esclusivamente
ai  soggetti  in  possesso della specifica autorizzazione comunale di
cui all'art. 10.
   4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:
    a)  dare  ospitalita' in alloggi, o in spazi destinati alla sosta
di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;
    b)  somministrare  per  la consumazione sul posto pasti e bevande
costituiti  prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti di
aziende  agricole  della  zona  ivi  compresi  i prodotti a carattere
alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
    c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita  di  vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13
(disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle
Enoteche  regionali,  nonche'  interventi a favore della ricettivita'
diffusa);
    d)   organizzare,  anche  all'esterno  dei  beni  fondiari  nella
disponibilita'   dell'azienda,   attivita'   ricreative,  di  pratica
sportiva,   culturali,   storico-ambientali   legate  alle  attivita'
agricole  e  alle  tradizioni  rurali,  nonche' svolgere attivita' di
fattoria didattica di cui al comma 5.
   5.  Per  fattoria  didattica  si  intende  un'azienda agricola che
svolge attivita' didattiche e divulgative nel settore dell'educazione
alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale,
iscritta   nell'apposito  elenco  regionale  di  cui  al  regolamento
previsto dall'art. 12.
   6.  Rientrano  altresi'  nell'esercizio  agrituristico  le aziende
agri-turistico-venatorie   disciplinate   ed   autorizzate  ai  sensi
dell'art.  32  della  legge  regionale  1°  luglio  1994 n. 29 (norme
regionali  per  la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio) e successive modificazioni.