Art. 21.
                   Norme abrogative e transitorie

   1.   La   legge   regionale   6  agosto  1996  n.  33  (disciplina
dell'agriturismo)  e'  abrogata  a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 12 comma 1.
   2.  Restano  valide  le  iscrizioni all'elenco regionale istituito
dall'art.  7  della  legge  regionale  n. 33/1996 e le autorizzazioni
comunali  rilasciate  in  forza  dell'art. 9 della legge regionale n.
33/1996   per   l'esercizio   dell'attivita'   agrituristica   e   le
autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.
   3.  Ai  procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
momento del loro avvio.
   4. Le imprese agrituristiche e ittiche gia' autorizzate, alla data
di  cui  al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti
dai  regolamenti di cui all'art. 12, alle disposizioni previste dalla
presente legge.
   5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore
della  presente legge, all'elenco regionale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette
all'autorizzazione  comunale  di  cui  all'art.  10 ed effettuano una
comunicazione  al  Comune  dove  viene  svolta  l'attivita',  con  le
modalita' disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 21 novembre 2007
                              Burlando