Art. 21. Norme abrogative e transitorie 1. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell'agriturismo) e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 12 comma 1. 2. Restano valide le iscrizioni all'elenco regionale istituito dall'art. 7 della legge regionale n. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1996 per l'esercizio dell'attivita' agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo. 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 4. Le imprese agrituristiche e ittiche gia' autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all'art. 12, alle disposizioni previste dalla presente legge. 5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'elenco regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'art. 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l'attivita', con le modalita' disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 21 novembre 2007 Burlando