Art. 3.
               Attivita' di pescaturismo e ittiturismo

   1.  Si  intende  per  pescaturismo  l'attivita'  esercitata  dagli
imprenditori   ittici,  connessa  a  quella  principale  di  pesca  e
consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio
su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
   2.  Si  intende  per  ittiturismo  l'attivita'  connessa  a quella
principale  di  pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o
associati,  attraverso  l'utilizzo  della  propria  abitazione  o  di
strutture nella disponibilita' dell'imprenditore, nei limiti definiti
dall'art.  11,  e  consistente  nelle  attivita'  di  ospitalita', di
ristorazione,   ricreative,   didattiche,  culturali  e  di  servizi,
finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi acquatici e
delle  risorse  della  pesca,  e  alla  valorizzazione  degli aspetti
socio-culturali delle attivita' delle imprese ittiche.
   3.  Le  denominazioni di «pescaturismo» e «ittiturismo», nonche' i
riferimenti  alle  aziende  o  agli  operatori  che  esercitano  tali
attivita',  sono  riservati  esclusivamente  ai  soggetti in possesso
della  specifica  autorizzazione  comunale  rilasciata ai sensi della
presente legge.