Art. 3. Attivita' di pescaturismo e ittiturismo 1. Si intende per pescaturismo l'attivita' esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo. 2. Si intende per ittiturismo l'attivita' connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilita' dell'imprenditore, nei limiti definiti dall'art. 11, e consistente nelle attivita' di ospitalita', di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attivita' delle imprese ittiche. 3. Le denominazioni di «pescaturismo» e «ittiturismo», nonche' i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attivita', sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.