Art. 6. Ospitalita' in camere e unita' abitative 1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune puo' prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e sempreche' venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attivita' alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto. 2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 e' in tutti i casi arrotondata all'unita' superiore), nonche' una altezza media minima di metri 2,50; puo' essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purche' il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi. 3. Fatto salvo quanto gia' autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agrituristici devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi. 4. La superficie minima delle unita' abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, e' fissato in metri quadrati ventiquattro.