Art. 6.
              Ospitalita' in camere e unita' abitative

   1.  I  locali  destinati  all'uso agrituristico devono possedere i
requisiti  igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti
per  i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune puo'
prescindere   dal   rispetto  delle  disposizioni  igienico-sanitarie
stabilite  dalla  vigente  normativa nel caso in cui la conformazione
strutturale  e  formale  dell'organismo  edilizio non consenta, senza
alterazioni,  tale rispetto e sempreche' venga dichiarata, a cura del
progettista,  la  sostanziale  rispondenza funzionale e prestazionale
degli   interventi   o   delle   attivita'  alle  effettive  esigenze
igienico-sanitarie   connesse  all'utilizzo  degli  immobili  e,  ove
possibile, il miglioramento della situazione in atto.
   2.  I  locali  adibiti  al  pernottamento  devono  assicurare  una
superficie  minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di
metri  quadrati  11  per  quelle a due letti, con incremento di metri
quadrati  4  di  superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di
superficie  superiore  a  metri  quadrati  0,50  e'  in  tutti i casi
arrotondata  all'unita'  superiore), nonche' una altezza media minima
di metri 2,50; puo' essere consentita la riduzione dell'altezza media
minima  purche'  il  volume  disponibile non sia inferiore a 18 metri
cubi  per  camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e
per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.
   3.   Fatto   salvo   quanto  gia'  autorizzato  con  la  normativa
previgente,   gli  alloggi  agrituristici  devono  essere  dotati  di
adeguati  servizi  igienici  per  ogni  quattro  persone,  compresi i
componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.
   4.  La  superficie minima delle unita' abitative attrezzate per il
pernottamento  ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina,
e' fissato in metri quadrati ventiquattro.