Art. 8.
                      Norme igienico-sanitarie

   1.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione  di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche
normative   vigenti.   Nell'applicazione   di  tali  disposizioni  le
autorita'  sanitarie  competenti  per  territorio tengono conto delle
effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.
   2.  Nel  locale  cucina  inteso  come laboratorio di produzione si
possono  preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali,
formaggi,  confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti
apistici   per   un  quantitativo  settimanale  non  superiore  a  50
chilogrammi  per  ciascun  prodotto.  Per  quantitativi  superiori e'
necessario l'attivazione di uno specifico laboratorio.
   3.  Nel  caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di
dieci  ospiti,  per  la  loro  preparazione e' consentito l'uso della
cucina domestica.
   4. La macellazione nella azienda agrituristica e' consentita per i
volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto
di   specifiche   linee   guida   comunitarie  e  delle  disposizioni
concernenti  il  divieto  di maltrattamento degli animali di cui alla
legge  20  luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento  degli  animali,  nonche'  di  impegno degli stessi in
combattimenti   clandestini   o   competizioni   non  autorizzate)  e
successive modificazioni.
   5.  Le  piscine  delle  aziende  agrituristiche  sono classificate
private  ad  uso  collettivo  e  sono  riservate  ai  soli ospiti che
fruiscono  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2, nel rispetto della
normativa  igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque. Per
tali  piscine  non  e'  obbligatoria  la  presenza dell'assistente ai
bagnanti  e  di  personale  addetto  ad interventi di pronto soccorso
purche'  vengano  predisposte  misure idonee a garantire la sicurezza
dell'impianto come previsto dal regolamento di cui all'art. 12.