ALLEGATO Regolamento concernente i criteri e le modalita di concessione ai comuni di finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37 della medesima legge. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alla concessione da parte dei Comuni di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati situati nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di militari individuate dai Comuni di cui all'art. 2 per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attivita', o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento i Comuni di: Basiliano, Lestizza, Codroipo, Aviano, Roveredo in Piano, Fontanafredda, S. Quirino. Art. 3. Presentazione delle domande 1. I Comuni di cui all'art. 2 presentano le domande di assegnazione dei finanziamenti alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, entro il termine del 1° giugno. 2. Le domande sono corredate, a pena di inammissibilita', dalla graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge regionale n. 16/2007, predisposta dal Comune sulla base dei criteri di priorita' approvati con il regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Art. 4. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne da' comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda e' archiviata. 4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda. Art. 5. Criterio di riparto dei finanziamenti 1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartiti tra i Comuni in misura proporzionale all'importo totale delle domande inserite nella graduatoria presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. Art. 6. Concessione ed erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono concessi ed erogati sulla base della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, nella misura determinata ai sensi dell'art. 5. 2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, l'ente beneficiano, entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, presenta la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che le finalita', per le quali il finanziamento e' stato concesso, sono state raggiunte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia. 3. Qualora il finanziamento definitivamente spettante sia inferiore a quello concesso ed erogato, tale finanziamento e' rideterminato in applicazione del criterio di cui all'art. 5 ed e' ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive. Art. 7. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 8. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. Art. 9. Entrata in vigore 1. lI presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il Presidente: Tondo