ALLEGATO

Regolamento  concernente  i  criteri  e le modalita di concessione ai
   comuni  di  finanziamenti  previsti  dall'art.  37, comma 1, della
   legge  regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela
   dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1. In attuazione dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 18
giugno  2007,  n.  16  (Norme  in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico  e  dall'inquinamento  acustico), il presente regolamento
disciplina i criteri e le modalita' di assegnazione, di concessione e
di   erogazione  a  favore  dei  Comuni  dei  finanziamenti  previsti
dall'art. 37 della medesima legge.
   2.   I  finanziamenti  di  cui  al  comma 1  sono  destinati  alla
concessione  da  parte dei Comuni di contributi, fino al 50 per cento
della  spesa  ammissibile,  ai  proprietari  o ai titolari di diritti
reali  su  immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati
situati nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di militari
individuate  dai  Comuni  di  cui  all'art. 2 per la realizzazione di
interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per
effetto  di  tale  attivita',  o finalizzati ad aumentare il grado di
fono-isolamento  degli  immobili nel rispetto dei valori limite delle
grandezze  che  caratterizzano  i  requisiti  acustici  passivi degli
edifici.
                               Art. 2.

                        Soggetti beneficiari

   1.   Sono   beneficiari  dei  finanziamenti  di  cui  al  presente
regolamento  i  Comuni  di:  Basiliano,  Lestizza,  Codroipo, Aviano,
Roveredo in Piano, Fontanafredda, S. Quirino.
                               Art. 3.

                     Presentazione delle domande


   1.   I   Comuni  di  cui  all'art.  2  presentano  le  domande  di
assegnazione  dei  finanziamenti  alla  Direzione centrale ambiente e
lavori   pubblici,   Servizio  tutela  da  inquinamento  atmosferico,
acustico e ambientale, entro il termine del 1° giugno.
   2.  Le  domande  sono corredate, a pena di inammissibilita', dalla
graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art.
37,  comma 2 della legge regionale n. 16/2007, predisposta dal Comune
sulla  base  dei  criteri  di  priorita' approvati con il regolamento
previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
                               Art. 4.

                             Istruttoria


   1.  Il  responsabile  dell'istruttoria verifica la sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.
   2.   Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta,  il  responsabile  del procedimento, ne da' comunicazione
all'ente  interessato,  indicandone le cause ed assegnando un termine
di   trenta   giorni   per   provvedere   alla   regolarizzazione   o
all'integrazione.
   3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, la domanda e' archiviata.
   4.  Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato
l'archiviazione della domanda.
                               Art. 5.

                Criterio di riparto dei finanziamenti


   1.  I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartiti
tra i Comuni in misura proporzionale all'importo totale delle domande
inserite  nella graduatoria presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili.
                               Art. 6.

             Concessione ed erogazione dei finanziamenti


   1.  I  finanziamenti  sono  concessi  ed  erogati sulla base della
documentazione  di  cui all'art. 3, comma 2, nella misura determinata
ai sensi dell'art. 5.
   2.  Ai  fini  della  rendicontazione della spesa sostenuta, l'ente
beneficiano,  entro il termine fissato dal decreto di concessione del
finanziamento,   presenta   la  dichiarazione  del  responsabile  del
procedimento   attestante   che   le   finalita',  per  le  quali  il
finanziamento  e'  stato  concesso, sono state raggiunte nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia.
   3.   Qualora   il   finanziamento  definitivamente  spettante  sia
inferiore  a  quello  concesso  ed  erogato,  tale  finanziamento  e'
rideterminato  in  applicazione  del criterio di cui all'art. 5 ed e'
ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive.
                               Art. 7.

                               Rinvio

   1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 8.

                           Rinvio dinamico


   1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi.
                               Art. 9.

                          Entrata in vigore


   1.  lI presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto: il Presidente: Tondo