(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi 112, 113, 114, 115 e 116 dell'art. 3, ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale, nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, sostiene la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso la concessione di contributi ai Comuni e alle aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali; Ravvisata la necessita' di individuare criteri, procedure e modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005 nonche' di disciplinare, in una fase sperimentale, la realizzazione dei servizi residenziali e diurni alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso l'individuazione di specifici standard strutturali; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 2008, n. 2637; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri, procedure e modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i Servizi alla Persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO