(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008

                            IL PRESIDENTE

   Vista  la  legge  regionale  n.  2  febbraio  2005,  n.  1  (Legge
finanziaria 2005), ed in particolare i commi 112, 113, 114, 115 e 116
dell'art.  3,  ai  sensi dei quali l'Amministrazione regionale, nelle
more   dell'attuazione   del   progetto   di  revisione  dell'offerta
residenziale   per  anziani,  sostiene  la  realizzazione,  a  titolo
sperimentale,  di  servizi  residenziali  e  diurni  integrati  con i
servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi
alle  strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o
totalmente   non   autosufficienti,   attraverso  la  concessione  di
contributi  ai  Comuni  e  alle  aziende  pubbliche  di  servizi alla
persona,  in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta
ammissibile,   per   l'acquisto   di   immobili   e   per  lavori  di
ristrutturazione  e  trasformazione  di  edifici  esistenti  in forme
residenziali alternative e sperimentali;
   Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  criteri,  procedure  e
modalita'  per  la  concessione  dei contributi previsti dall'art. 3,
comma  113,  della legge regionale n. 1/2005 nonche' di disciplinare,
in una fase sperimentale, la realizzazione dei servizi residenziali e
diurni  alternativi  alle  strutture  protette  per l'accoglimento di
anziani  parzialmente  o  totalmente  non autosufficienti, attraverso
l'individuazione di specifici standard strutturali;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Vista  la deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 2008, n.
2637;
                              Decreta:

   1.  E'  emanato  il  «Regolamento concernente criteri, procedure e
modalita'  per  la  concessione  dei contributi previsti dall'art. 3,
comma  113,  della  legge  regionale  n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge
finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle
Aziende  per  i  Servizi  alla  Persona per la realizzazione a titolo
sperimentale,  di  servizi  residenziali  e  diurni  integrati  con i
servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi
alle  strutture  protette,  da  destinare all'accoglimento di anziani
parzialmente  o totalmente non autosufficienti» nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO