ALLEGATO

Regolamento   concernente  criteri,  procedure  e  modalita'  per  la
   concessione  dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della
   legge  regionale  2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e
   successive  modifiche,  a  favore dei Comuni e delle Aziende per i
   servizi  alla  persona per la realizzazione a titolo sperimentale,
   di   servizi   residenziali  e  diurni  integrati  con  i  servizi
   socioassistenziali  e sociosanitari territoriali, alternativi alle
   strutture  protette,  da  destinare  all'accoglimento  di  anziani
   parzialmente o totalmente non autosufficienti.

                               Art. 1.

                              Finalita'


   1.   Il   presente   Regolamento  disciplina  la  concessione  dei
contributi  annui  costanti  per  la  durata  di  anni dieci previsti
dall'art.  3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n.
1  (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  - legge finanziaria
2005),  per  la  realizzazione,  a  titolo  sperimentale,  di servizi
residenziali  e  diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e
sociosanitari  territoriali,  alternativi alle strutture protette, da
destinare  all'accoglimento  di anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti  nonche'  definisce  le  caratteristiche  dei servizi
sperimentali   e   le  modalita'  di  monitoraggio  degli  interventi
finanziati.
   2. La sperimentazione persegue le seguenti finalita':
    a)  ridurre  e  prevenire  l'istituzionalizzazione  della persona
anziana attraverso nuove forme di domiciliarita';
    b)  evitare  l'isolamento  sociale  e  l'esclusione delle persone
anziane   dipendenti,   favorendo  l'attivazione  di  risposte  nuove
(tecniche ed economiche);
    c) promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la solidarieta'
delle  persone anziane in un luogo di vita che raggruppi il domicilio
della persona anziana, integrato in un contesto collettivo;
    d)  sostenere  il  contesto  familiare  o  solidale delle persone
anziane  attraverso  interventi  di  informazione  ed  educazione per
favorire  l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le
procedure   che   adattino  l'ambiente  domestico  al  grado  di  non
autosufficienza  raggiunto  e  supportino  l'autonomia  residua della
persona  anziana  e  le  risorse assistenziali del nucleo familiare o
solidale a cui essa appartiene;
    e)  evitare lo sradicamento delle persone anziane dalla comunita'
di appartenenza;
    f)  favorire  la  realizzazione di contesti abitativi in grado di
sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane;
    g)  promuovere la cultura dell'abitare possibile» nell'ambito dei
processi di sviluppo locale sostenibile.
                               Art. 2.

                              Obiettivi


   1.  Con  i contributi previsti si intendono raggiungere i seguenti
obiettivi:
    a) realizzare soluzioni abitative e spazi per servizi diurni che:
     1.  creino le condizioni per vivere l'eta' senile in continuita'
con il tipo di vita condotto in precedenza;
     2.   consentano   di  conservare  le  abitudini  domestiche,  le
relazioni,  i  legami  con  il  territorio  e il contesto (quartiere,
paese, citta') di appartenenza;
     3. permettano il senso di identificazione ed appartenenza, anche
attraverso  un  linguaggio  architettonico  che sia espressione della
cultura locale;
     4.  consentano  un  utilizzo flessibile degli spazi in relazione
all'evoluzione dei-bisogni del singolo e del contesto;
    b)  sperimentare  modelli  gestionali  ed  organizzativi  per  le
soluzioni abitative e/o per servizi diurni che:
     1. coinvolgano in modo integrato i servizi sociali dei Comuni, i
servizi sanitari e sociosanitari;
     2.   promuovano  e  valorizzino  il  ruolo  dell'associazionismo
familiare e del privato sociale del territorio;
     3.  si  integrino con le attivita' esercitate o attribuite dalle
Aziende per i Servizi alla Persona, laddove presenti;
    c)  garantire una risposta personalizzata ai-bisogni individuati,
attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse umane e professionali,
comprese quelle fornite dal lavoro privato di cura;
    d)  sviluppare  le  capacita' residue degli anziani, stimolandone
gli  interessi per renderli il piu' possibile attivi e partecipi alla
vita sociale;
    e)  facilitare  la  responsabilizzazione  e  la  presa  in carico
integrata  dei  soggetti  anziani  non  autosufficienti  da parte dei
servizi sociali dei Comuni e dei distretti sanitari;
    f)  sostenere  ed alleviare, anche per brevi periodi, le famiglie
che   assistono,  a  domicilio,  il  proprio  familiare  anziano  non
autosufficiente;
    g)  fornire  un  supporto concreto, anche per brevi periodi, alle
famiglie,  nel  cui  ambito  la  presenza  di una persona anziana con
bisogni  assistenziali  medio-alti  condiziona  fortemente il normale
svolgimento della vita professionale e relazionale.
                               Art. 3.

                 Soggetti beneficiari dei contributi


   1.  Sono  soggetti  beneficiari  dei contributi di cui al presente
regolamento  i  Comuni e le aziende pubbliche di servizi alla persona
della regione.
                               Art. 4.

                Destinatari dei servizi sperimentali


   1. La sperimentazione e' rivolta all'assistenza di persone di eta'
non  inferiore  ai  65  anni,  residenti in Friuli-Venezia Giulia, in
condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilita'.
   2. In deroga al comma 1 possono essere accolte persone con meno di
65  anni  le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle
geriatriche,  e  qualora  non  vi  siano  sul  territorio  altre piu'
adeguate risposte ai bisogni evidenziati. In ogni caso l'accoglimento
deve essere previsto nell'ambito di una presa in carico integrata tra
i  servizi  secondo  quanto  previsto  dagli  indirizzi  regionali in
materia.
                               Art. 5.

                 Iniziative ammissibili a contributo


   1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  iniziative  dirette alla
realizzazione,  a  titolo  sperimentale,  di  servizi presidenziali e
diurni  integrati  con  i servizi socio-assistenziali e sociosanitari
territoriali,  alternativi  alle  strutture  protette,  da  destinare
all'accoglimento dei soggetti di cui all'art. 4.
   2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le
seguenti tipologie:
    a)  acquisto di immobili da destinare ai servizi semiresidenziali
e residenziali alternativi e sperimentali;
    b)  ristrutturazione,  ammodernamento,  ampliamento, manutenzione
straordinaria  di  edifici esistenti e loro trasformazione in servizi
semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali.
                               Art. 6.

                Requisiti minimi per la realizzazione
          delle strutture destinate ai servizi sperimentali


   1.   I   servizi   semiresidenziali  e  residenziali  oggetto  dei
finanziamenti  di  cui all'art. 1 devono essere progettati secondo le
caratteristiche minime indicate all'allegato A.
                               Art. 7.

              Modalita' di presentazione delle domande


   1.  Ai  sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 114, dell'art.
3, della legge regionale n. 1/2005, i soggetti beneficiari presentano
domanda di contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
   2.  La  domanda,  sottoscritta  dal legale rappresentante, recante
l'indicazione   del   contributo   richiesto  e  della  tipologia  di
iniziativa da realizzare, e' corredata dalla seguente documentazione:
    a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
    b)  relazione  tecnica  illustrativa  degli interventi, dei costi
dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
    c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalita',
dei  costi,  delle  modalita' e dei soggetti coinvolti nella gestione
del nuovo servizio.
                               Art. 8.

       Criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi


   1.  Il  riparto  dei  fondi disponibili e' effettuato in base alla
graduatoria   delle   domande   ammesse,  formulata  applicando  alle
tipologie  di  interventi  di  cui  all'art.  4,  i  seguenti criteri
indicati in ordine di priorita':
    a)   completamento  di  interventi  di  realizzazione,  a  titolo
sperimentale,  di  servizi  residenziali  e  diurni  in-tegrati con i
servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi
alle strutture protette, gia' sostenuti da finanziamenti regionali di
cui all'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005;
    b)    interventi   di   realizzazione   integrata   di   servizio
semiresidenziale  e servizio residenziale in ambiti distrettuali dove
non sussistono altre tipologie di servizi residenziali destinati alle
persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti;
    c)  interventi di realizzazione di servizi residenziali in ambiti
distrettuali con minor offerta di posti letto per anziani;
    d)  interventi  di  realizzazione  di servizi semiresidenziali in
ambiti distrettuali con minor offerta di centri diurni per anziani.
                               Art. 9.

              Intensita' e cumulabilita' dei contributi


   1.  I  contributi  annui  costanti per la durata di anni dieci non
possono  eccedere  la  misura  del  6  per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
   2.   I   contributi  sono  cumulabili,  entro  la  spesa  ritenuta
ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative
comunitarie,  statali  e  regionali,  sempreche'  non  sia  da queste
diversamente  stabilito  e  secondo le procedure e modalita' previste
dalle norme medesime.
                              Art. 10.

                          Spese ammissibili


   1.  Ai  fini  della  determinazione  dei  contributi,  nella spesa
ammissibile   sono  comprese  tutte  le  voci  previste  dalla  legge
regionale  n.  31  maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici) nonche' gli importi riguardanti:
    a) lavori e impianti;
    b)  attrezzature  fisse  che  richiedono  specifici allacciamenti
impiantistici;
    c)  acquisto  di  immobili  e  di  terreni  su cui e' prevista la
realizzazione dell'intervento edilizio;
   2.  Sono  ammissibili  le  spese  sostenute  successivamente  alla
presentazione  della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la
medesima data.
                              Art. 11.

              Modalita' di assegnazione dei contributi


   1.  I  contributi  sono  assegnati fino all'esaurimento dei fondi,
secondo l'ordine di graduatoria.
   2.  Qualora  si  rendano  disponibili,  nel  corso  dell'esercizio
finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti
sulla base della graduatoria gia' approvata.
                              Art. 12.

               Modalita' di concessione dei contributi


   1.   Ai   fini   della  concessione  dei  contributi,  i  soggetti
beneficiari  presentano,  ai sensi dell'art. 75 della legge regionale
n.  14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire, corredato
da tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa.
   2.  I  contributi  sono  concessi  con  decreto  del direttore del
servizio  competente,  per un importo commisurato alla spesa ritenuta
ammissibile,  determinata  dal  nucleo  di  valutazione dell'edilizia
sanitaria e socio-assistenziale.
                              Art. 13.

      Modalita' di liquidazione e di erogazione dei contributi


   1.  Con  il  decreto  di concessione e' disposta, contestualmente,
l'apertura  di  un ruolo di spesa fissa, per il pagamento di tutte le
annualita'   concesse,   con  scadenza  fissa  annuale,  a  decorrere
dall'anno  di  emissione  del  provvedimento di concessione, ai sensi
dell'art.  57, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/2002,
compatibilmente  con  i  vincoli  posti  dal  patto  di  stabilita' e
crescita.
   2. Qualora la documentazione richiesta non risultasse completa del
parere    igienico-sanitario   del   Dipartimento   di   prevenzione,
dell'autorizzazione  edilizia e, se previsto, del Comando provinciale
dei  Vigili  del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad
avvenuta presentazione dei documenti richiesti.
                              Art. 14.

                     Rendicontazione della spesa


   1.   Ai   fini  della  rendicontazione  della  spesa,  i  soggetti
beneficiari  presentano, entro il termine stabilito con il decreto di
concessione  dei  contributi  o  eventualmente prorogato, la seguente
documentazione,  ai  sensi  dell'art.  42 della legge regionale n. 20
marzo  2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso):
    a)  dichiarazione  sottoscritta  dal funzionario responsabile del
procedimento,  sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di
servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo e'
stato  erogato,  e'  stata realizzata nel rispetto delle disposizioni
normative   che   disciplinano   la   materia   e   delle  condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione;
    b)  certificato  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione  o  di
fornitura regolarmente approvato.
                              Art. 15.

     Requisisti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni


   1.  I  requisiti  organizzativi  e di qualita' per la gestione dei
servizi  sperimentali  e  per  l'erogazione delle prestazioni saranno
disciplinati con successivo regolamento.
   2.  I  servizi  semiresidenziali  e residenziali realizzati con il
sostegno  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  1 saranno oggetto di
monitoraggio  regionale  con  modalita' ed indicatori definiti con il
medesimo regolamento regionale di cui al comma 1.
                              Art. 16.

                          Entrata in vigore


   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia.