ALLEGATO Regolamento concernente criteri, procedure e modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Art. 1. Finalita' 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi annui costanti per la durata di anni dieci previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005), per la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nonche' definisce le caratteristiche dei servizi sperimentali e le modalita' di monitoraggio degli interventi finanziati. 2. La sperimentazione persegue le seguenti finalita': a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona anziana attraverso nuove forme di domiciliarita'; b) evitare l'isolamento sociale e l'esclusione delle persone anziane dipendenti, favorendo l'attivazione di risposte nuove (tecniche ed economiche); c) promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la solidarieta' delle persone anziane in un luogo di vita che raggruppi il domicilio della persona anziana, integrato in un contesto collettivo; d) sostenere il contesto familiare o solidale delle persone anziane attraverso interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene; e) evitare lo sradicamento delle persone anziane dalla comunita' di appartenenza; f) favorire la realizzazione di contesti abitativi in grado di sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane; g) promuovere la cultura dell'abitare possibile» nell'ambito dei processi di sviluppo locale sostenibile. Art. 2. Obiettivi 1. Con i contributi previsti si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: a) realizzare soluzioni abitative e spazi per servizi diurni che: 1. creino le condizioni per vivere l'eta' senile in continuita' con il tipo di vita condotto in precedenza; 2. consentano di conservare le abitudini domestiche, le relazioni, i legami con il territorio e il contesto (quartiere, paese, citta') di appartenenza; 3. permettano il senso di identificazione ed appartenenza, anche attraverso un linguaggio architettonico che sia espressione della cultura locale; 4. consentano un utilizzo flessibile degli spazi in relazione all'evoluzione dei-bisogni del singolo e del contesto; b) sperimentare modelli gestionali ed organizzativi per le soluzioni abitative e/o per servizi diurni che: 1. coinvolgano in modo integrato i servizi sociali dei Comuni, i servizi sanitari e sociosanitari; 2. promuovano e valorizzino il ruolo dell'associazionismo familiare e del privato sociale del territorio; 3. si integrino con le attivita' esercitate o attribuite dalle Aziende per i Servizi alla Persona, laddove presenti; c) garantire una risposta personalizzata ai-bisogni individuati, attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse umane e professionali, comprese quelle fornite dal lavoro privato di cura; d) sviluppare le capacita' residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il piu' possibile attivi e partecipi alla vita sociale; e) facilitare la responsabilizzazione e la presa in carico integrata dei soggetti anziani non autosufficienti da parte dei servizi sociali dei Comuni e dei distretti sanitari; f) sostenere ed alleviare, anche per brevi periodi, le famiglie che assistono, a domicilio, il proprio familiare anziano non autosufficiente; g) fornire un supporto concreto, anche per brevi periodi, alle famiglie, nel cui ambito la presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali medio-alti condiziona fortemente il normale svolgimento della vita professionale e relazionale. Art. 3. Soggetti beneficiari dei contributi 1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e le aziende pubbliche di servizi alla persona della regione. Art. 4. Destinatari dei servizi sperimentali 1. La sperimentazione e' rivolta all'assistenza di persone di eta' non inferiore ai 65 anni, residenti in Friuli-Venezia Giulia, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilita'. 2. In deroga al comma 1 possono essere accolte persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche, e qualora non vi siano sul territorio altre piu' adeguate risposte ai bisogni evidenziati. In ogni caso l'accoglimento deve essere previsto nell'ambito di una presa in carico integrata tra i servizi secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali in materia. Art. 5. Iniziative ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi presidenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento dei soggetti di cui all'art. 4. 2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie: a) acquisto di immobili da destinare ai servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali; b) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti e loro trasformazione in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali. Art. 6. Requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali 1. I servizi semiresidenziali e residenziali oggetto dei finanziamenti di cui all'art. 1 devono essere progettati secondo le caratteristiche minime indicate all'allegato A. Art. 7. Modalita' di presentazione delle domande 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 114, dell'art. 3, della legge regionale n. 1/2005, i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. 2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, e' corredata dalla seguente documentazione: a) progetto di massima dei lavori da eseguire; b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione; c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalita', dei costi, delle modalita' e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio. Art. 8. Criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi 1. Il riparto dei fondi disponibili e' effettuato in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di interventi di cui all'art. 4, i seguenti criteri indicati in ordine di priorita': a) completamento di interventi di realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni in-tegrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, gia' sostenuti da finanziamenti regionali di cui all'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005; b) interventi di realizzazione integrata di servizio semiresidenziale e servizio residenziale in ambiti distrettuali dove non sussistono altre tipologie di servizi residenziali destinati alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti; c) interventi di realizzazione di servizi residenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di posti letto per anziani; d) interventi di realizzazione di servizi semiresidenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di centri diurni per anziani. Art. 9. Intensita' e cumulabilita' dei contributi 1. I contributi annui costanti per la durata di anni dieci non possono eccedere la misura del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. I contributi sono cumulabili, entro la spesa ritenuta ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempreche' non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalita' previste dalle norme medesime. Art. 10. Spese ammissibili 1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese tutte le voci previste dalla legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) nonche' gli importi riguardanti: a) lavori e impianti; b) attrezzature fisse che richiedono specifici allacciamenti impiantistici; c) acquisto di immobili e di terreni su cui e' prevista la realizzazione dell'intervento edilizio; 2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data. Art. 11. Modalita' di assegnazione dei contributi 1. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. 2. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria gia' approvata. Art. 12. Modalita' di concessione dei contributi 1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire, corredato da tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa. 2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale. Art. 13. Modalita' di liquidazione e di erogazione dei contributi 1. Con il decreto di concessione e' disposta, contestualmente, l'apertura di un ruolo di spesa fissa, per il pagamento di tutte le annualita' concesse, con scadenza fissa annuale, a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/2002, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita. 2. Qualora la documentazione richiesta non risultasse completa del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell'autorizzazione edilizia e, se previsto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti. Art. 14. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso): a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo e' stato erogato, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato. Art. 15. Requisisti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni 1. I requisiti organizzativi e di qualita' per la gestione dei servizi sperimentali e per l'erogazione delle prestazioni saranno disciplinati con successivo regolamento. 2. I servizi semiresidenziali e residenziali realizzati con il sostegno dei finanziamenti di cui all'art. 1 saranno oggetto di monitoraggio regionale con modalita' ed indicatori definiti con il medesimo regolamento regionale di cui al comma 1. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.