Art. 3.

Modifiche  alla  legge  regionale 29 novembre 2006, n. 21 «Disciplina
   dello  svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti
   e  bevande.  Modifiche  alle  leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14
   «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
   realizzazione  del  decentramento  amministrativo»  e  18 novembre
   1999,  n.  33  «Disciplina  relativa  al  settore del commercio» e
   successive modifiche»)

   1.  La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.
21/2006 e' sostituita dalla seguente:
    «d)   per   organizzazioni  dei  pubblici  esercizi  maggiormente
rappresentative  a  livello provinciale, le organizzazioni aderenti o
facenti parte di quelle previste dalla lettera e); ».
   2.  Alla  lettera 1) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale
n. 21/2006 dopo le parole: «lettere b)» sono inserite le seguenti:
    «, numero 2,».
   3.  Al  comma  1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera a) e' abrogata;
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b)  ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli
strumenti  normativi  e  dei relativi piani finalizzati al rilascio o
alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; ».
   4.  All'art.  8 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «diploma di scuola
alberghiera» sono inserite le seguenti: «o attestato»;
    b)  alla  lettera b) del comma 1 le parole: «se trattasi di socio
di   societa'  a  responsabilita'  limitata»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nel  caso  di  partecipazione  a  societa' in qualita' di
socio»;
    c)  al  comma  4  le  parole:  «lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b), e),»;
    d) al comma 5:
     1)  dopo  le  parole: «devono essere posseduti» sono inserite le
seguenti:   «,   al   momento  della  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione di cui all'art. 11,»;
     2)   la   parola:   «delegata»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«preposta».
   5.  Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2006, dopo
le  parole  «alimenti  e  bevande  somministrati»,  sono  aggiunte le
seguenti:  «,  ivi  compresi  i  generi  di pasticceria, gelateria, i
pastigliaggi   e   ogni  altro  prodotto  alimentare  preconfezionato
all'origine».
   6.  All'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  al comma 3 dopo le parole: «si intende esercitare l'attivita'
di  somministrazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «, nonche' deve
essere  attestato  il  possesso  dei requisiti professionali previsti
dall'art. 8»;
    b) al comma 5:
     1)  alla  lettera  b)  le  parole:  «del  sistema  HACCP e» sono
soppresse;
     2)  alla  lettera  c)  la  parola: «delegato» e' sostituta dalla
seguente: «preposto».
   7.  Il  comma  1  dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2006 e'
sostituito dal seguente:
    «1.   Il   trasferimento   della  titolarita'  dell'esercizio  di
somministrazione e' soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede
l'esercizio  stesso,  da  effettuarsi,  a  pena  di  decadenza, entro
sessanta  giorni  dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio,
la  reintestazione,  con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei
confronti  del  subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo
trasferimento,  che  il  subentrante sia in possesso dei requisiti di
cui  all'art.  8  e  che  il  subentrato abbia effettivamente avviato
l'attivita' per almeno sessanta giorni.».
   8.  All'art. 15 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera  e)  del  comma  2  dopo le parole: «secondo le
modalita'  previste  dall'art.  14» sono aggiunte le seguenti: «e nel
termine di cui alla lettera a)»;
    b)  al comma 4 le parole: «o della mancata adozione dell'apposito
sistema HACCP» sono soppresse.
   9.  All'art. 17 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1  le  parole:  «nell'ambito  di una fascia oraria
compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore» sono
soppresse;
    b)  al comma 4 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dai comuni»;
    c) il comma 9 e' abrogato.
   10.  L'art.  20 della legge regionale n. 21/2006 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  20. (Sanzioni pecuniarie) - 1. Chiunque svolge l'attivita'
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  senza  le  prescritte
autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola
le  disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18
comma  2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3
mila euro a 10 mila euro.
   2.  Chiunque  viola  le  disposizioni  contenute  nell'art.  16 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2
mila 500 euro a 7 mila 500 euro.
   3.  In  caso  di  particolare  gravita' o di recidiva, il Sindaco,
fatto  salvo  quanto  disposto  all'art.  15,  comma  1, puo' inoltre
disporre   la   sospensione  dell'esercizio  di  somministrazione  di
alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
   4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione
delle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  con  le modalita' e
procedure previste dalla normativa vigente in materia.
   5.  Per  fini  di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica,
gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  pubblica  sicurezza  effettuano i
controlli   e   le   autorita'   di  pubblica  sicurezza  adottano  i
provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.».
   11. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)    al    comma    2    le    parole:   «previo   aggiornamento
dell'autorizzazione  sanitaria  o  adozione  del  sistema HACCP» sono
soppresse;
    b) al comma 6:
     1) le parole: «dei comuni» sono soppresse;
     2)  dopo  le  parole:  «nuovi esercizi di somministrazione» sono
inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione residente superiore
a cinquemila abitanti».