Art. 3. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 «Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche») 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2006 e' sostituita dalla seguente: «d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e); ». 2. Alla lettera 1) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2006 dopo le parole: «lettere b)» sono inserite le seguenti: «, numero 2,». 3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' abrogata; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; ». 4. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «diploma di scuola alberghiera» sono inserite le seguenti: «o attestato»; b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «se trattasi di socio di societa' a responsabilita' limitata» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di partecipazione a societa' in qualita' di socio»; c) al comma 4 le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), e),»; d) al comma 5: 1) dopo le parole: «devono essere posseduti» sono inserite le seguenti: «, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 11,»; 2) la parola: «delegata» e' sostituita dalla seguente: «preposta». 5. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2006, dopo le parole «alimenti e bevande somministrati», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine». 6. All'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole: «si intende esercitare l'attivita' di somministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 8»; b) al comma 5: 1) alla lettera b) le parole: «del sistema HACCP e» sono soppresse; 2) alla lettera c) la parola: «delegato» e' sostituta dalla seguente: «preposto». 7. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2006 e' sostituito dal seguente: «1. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di somministrazione e' soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attivita' per almeno sessanta giorni.». 8. All'art. 15 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: «secondo le modalita' previste dall'art. 14» sono aggiunte le seguenti: «e nel termine di cui alla lettera a)»; b) al comma 4 le parole: «o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP» sono soppresse. 9. All'art. 17 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «nell'ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore» sono soppresse; b) al comma 4 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»; c) il comma 9 e' abrogato. 10. L'art. 20 della legge regionale n. 21/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 20. (Sanzioni pecuniarie) - 1. Chiunque svolge l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 16 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro. 3. In caso di particolare gravita' o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1, puo' inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni. 4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalita' e procedure previste dalla normativa vigente in materia. 5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.». 11. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP» sono soppresse; b) al comma 6: 1) le parole: «dei comuni» sono soppresse; 2) dopo le parole: «nuovi esercizi di somministrazione» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti».