Art. 5.

                      Disposizione transitoria

   1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico
per  il  commercio  su  aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi
titoli  autorizzatori  di  cui all'art. 37, comma 1, lettera b) della
legge  regionale  n. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

   Roma, 30 ottobre 2008

                              MARRAZZO