Art. 5. Disposizione transitoria 1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 30 ottobre 2008 MARRAZZO