Art. 10.

               Norme generali sul tesserino venatorio



   1.  Il  tesserino  venatorio  regionale  ha  validita' sull'intero
territorio  nazionale  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in
ciascuna regione.
   2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attivita' venatoria nel
giorno    prescelto,   contrassegnare   mediante   segni   indelebili
all'interno  degli  appositi  spazi  sul foglio relativo al giorno di
caccia  le  seguenti  informazioni:  giorno,  mese,  tipo  di  caccia
prescelta  (vagante;  apposta-mento;  selezione)  e  ATC  in cui va a
caccia   nel   giorno,   con  riferimento  al  numero  corrispondente
a„quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino.
Qualora  intenda  invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o
fuori  regione o in mobilita' deve contrassegnare l'apposito riquadro
(AFV    per    azienda    faunistico-venatoria,   ATV   per   azienda
agri-turistico-venatoria, fuori regione, mobilita).
   3.  In  caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo
spazio  utile,  a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno
indelebile  all'interno  dell'  apposito  spazio  per ognuno dei capi
abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al
segno.
   4.  Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia
sia  esercitata  in  ATC  e'  obbligatorio  annotare  il  capo appena
abbattuto;  qualora  invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli
capi  abbattuti  possono  essere  annotati  entro  il  termine  dell'
attivita' giornaliera.
   5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia
sia  esercitata  in  forma  vagante  i  singoli capi abbattuti devono
essere  annotati  sul  tesserino  entro  il termine della giornata di
caccia,  ad  eccezione  di  beccaccia e beccaccino i cui singoli capi
abbattuti  devono  essere  immediatamente annotati. Qualora la caccia
sia  esercitata  da  appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di
ogni  singolo  capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia
il sito di caccia.
   6.  I  capi  appartenenti  alla  fauna  selvatica  di  allevamento
abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
   7.  Nel  tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni
in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un' altra regione una
specie  consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata
la  sigla  ASS  (altre  specie  stanziali)  oppure  ASM (altre specie
migratorie).
   8.  Il  cacciatore,  appena  terminata la stagione venatoria, deve
riportare  sulla  apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla  del  proprio  o  dei  propri  ATC  ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica
stanziale  per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata  all'ATC  entro trenta giorni dal termine della stagione
venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di
appartenenza.
   9.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai
fini  degli  adempimenti  di cui all'art. 9, comma 1, della direttiva
79/409   CEE   del   consiglio  del  2  aprile  1979,  relativa  alla
conservazione  degli  uccelli selvatici, il cacciatore dovra' inoltre
compilare,   appena   terminata  la  stagione  venatoria,  la  scheda
riepilogativa  «caccia  specie in deroga», indicando 1'ATC o la sigla
della  provincia,  se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV,
nonche'  il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole  specie.  Tale scheda dovra' essere inviata alla provincia di
residenza entro il 28 febbraio.
   10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione
dei  dati in tali schede, sara' applicata la sanzione di cui all'art.
61,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  8 del 1994, e successive
modificazioni.
   11.  Il  cacciatore  che usufruisce della facolta' di cui all'art.
36-bis,  comma  1,  della legge regionale n. 8 del 1994, e successive
modificazioni,  oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti,
deve  altresi'  compilare  prima  dell'inizio  di  ciascuna  giornata
l'apposita  scheda  «caccia  in  mobilita'  alla  fauna  migratoria»,
indicando  mediante  segni  indelebili negli appositi spazi il giorno
(G),  il  mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla
giornata.
   12.  In  caso  di  deterioramento  o smarrimento del tesserino, il
titolare,   per  ottenere  il  duplicato,  deve  rivolgersi  all'ente
delegato  al  rilascio,  dimostrando di aver provveduto alla relativa
denuncia  all'autorita'  di Pubblica sicurezza o alla locale stazione
dei carabinieri.
   13.  Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al
termine  dell'esercizio  dell'attivita'  venatoria annuale e comunque
non  oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna
di  tesserino  non  integro  e contraffatto, l'interessato non potra'
ritirare  il  tesserino  relativo alla nuova annata venatoria, a meno
che  non  venga  prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente
articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla
sanzione  prevista  all'art.  61,  comma  1,  lettera 1), della legge
regionale  n.  8  del 1994, e successive modificazioni, si applica la
sanzione  accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la
giornata  di  caccia relativa alla terza domenica del successivo mese
di settembre.
   14.  Il  tesserino  e'  personale  e non cedibile. Chiunque sia in
possesso  di  piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi
di legge.