Art. 3.

                Specie cacciabili e periodi di caccia



   1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
    a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
     tortora (Streptopelia turtur);
     merlo (Turdus merula);
     allodola (Alauda arvensis);
     starna (Perdix perdix);
     pernice rossa (Alectoris rufa);
     lepre comune (Lepus europaeus);
     coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
     quaglia (Coturnix coturnix);
    b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
     alzavola (Anas crecca);
     beccaccia (Scolopax rusticola);
     beccaccino (Gallinago gallinago);
     canapiglia (Anas strepera);
     cesena (Turdus pilaris);
     codone (Anas acuta);
     colombaccio (Columba palumbus);
     cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
     fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope);
     folaga (Fulica atra);
     frullino (Limnocryptes minimus);
     gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
     gazza (Pica pica);
     germano reale (Anas platyrhynchos);
     ghiandaia (Garrulus glandarius);
     marzaiola (Anas querquedula);
     mestolone (Anas clypeata);
     moriglione (Aythya ferina);
     pavoncella (Vanellus vanellus);
     porciglione (Rallus aquaticus);
     tordo bottaccio (Turdus philomelos);
     tordo sassello (Turdus iliacus);
     volpe (Vulpes vulpes);
    c)  dal  1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco
temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
     cinghiale (Sus scrofa);
    d)   ungulati   unicamente  in  forma  selettiva,  alla  cerca  e
all'aspetto,  in  cinque  giornate  settimanali,  con  esclusione del
martedi' e del venerdi', secondo il prospetto di cui all'allegato A;
    e) dal 1° novembre al 31 gennaio:
     moretta (Aythya guligula).
   2.  La caccia agli ungulati in forma selettiva e' consentita anche
su  terreni  in  tutto  o nella maggior parte coperti di neve. Per il
prelievo  selettivo della specie cinghiale e' consentito il ricorso a
forme  di pasturazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni
anno le province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo
al  cinghiale  al  fine  di  consentirne  o  meno  la caccia in forma
collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di
neve.
   3.  Le limitazioni di cui all'art. 33, comma 11, lettera b), della
legge   regionale  15  febbraio  1994,  n.  8  (disposizioni  per  la
protezione  della  fauna  selvatica e per l'esercizio dell' attivita'
venatoria),  e successive modificazioni, non si applicano alle specie
appartenenti   all'avifauna  migratoria,  per  le  quali  valgono  le
disposizioni del calendario venatorio regionale.