Art. 5. Orari venatori 1. La caccia alla fauna migratoria e' consentita da un' ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un' ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. 2. Qualora le province prevedano 1' anticipazione dell'esercizio venatorio al 1 ° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia e' consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove e' invece consentita fino al tramonto. 3. Le province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell' Aeronautica militare.