Art. 5.

                           Orari venatori



   1.  La caccia alla fauna migratoria e' consentita da un' ora prima
del  sorgere  del  sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli
ungulati  e'  consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad
un' ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale e'
consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
   2.  Qualora  le province prevedano 1' anticipazione dell'esercizio
venatorio  al  1 ° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la
terza domenica di settembre la caccia e' consentita fino alle ore 13,
ad esclusione delle ATV dove e' invece consentita fino al tramonto.
   3.  Le  province  individuano gli orari venatori desumendoli dalle
effemeridi  aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia
e climatologia aeronautica dell' Aeronautica militare.