Art. 6.

                              Carniere



   1.  Ogni  cacciatore  nella  stessa  giornata  di  caccia non puo'
abbattere complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le
seguenti  specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e
starna  e  comunque  non  piu'  di  un capo di lepre, pernice rossa e
starna.
   2.  Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
   3.  Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci
capi nella stagione.
   4.  Delle altre specie consentite a norma della presente legge per
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente
piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi ad
esclusione  del  germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre
beccacce.  Per  ogni  giornata  di  caccia non possono inoltre essere
abbattuti,  complessivamente,  piu'  di  dieci  capi  delle  seguenti
specie:   beccaccino,  gallinella  d'acqua,  frullino,  pavoncella  e
porciglione.  Per  la  beccaccia  e' consentito l'abbattimento di non
piu' di quindici capi nella stagione.
   5.  Il  numero  dei  capi abbattuti per ogni giornata di caccia in
regioni diverse non puo' superare complessivamente il limite previsto
dal  calendario  venatorio  della regione che consente l'abbattimento
del maggior numero di capi.