Art. 7.

                  Addestramento dei cani da caccia



   1.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  da  caccia  sono
consentiti  dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di
settembre,  dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi' e
venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per
conduttore.
   2.  Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare   i  termini  sopra  indicati  per  motivazioni  legate  a
specifiche  esigenze  territoriali.  Le  province  possono, altresi',
consentire  l'uso  di un numero di cani fino ad un massimo di sei per
conduttore,  purche'  nell'ambito di progetti sperimentali adottati a
sostegno della cinofilia.
   3.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  da  caccia  sono
consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione
di  quelli  ove  esistono  terreni  in  attualita'  di coltivazione e
colture specializzate di cui all'art. 8.
   4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento
e  1'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti
dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
   5.  Nel  periodo  intercorrente  tra  il  1°  settembre e la terza
domenica  di  settembre,  qualora  le  province  abbiano  previsto 1'
anticipazione    dell'esercizio    venatorio,    l'addestramento    e
l'allenamento  dei  cani  da  caccia sono vietati negli orari o nelle
giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
   6.  Dal  lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31
gennaio  e'  vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle
giornate  in  cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle
giornate  di  martedi' e venerdi' di ciascuna settimana. L' attivita'
e'  invece  consentita  qualora  il  conduttore annoti la giornata di
caccia sul tesserino venatorio.