Art. 9. Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS) 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di: a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula); b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1 settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati; c) effettuare, nel mese di gennaio, piu' di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedi' ed alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge; d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attivita' venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne; e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'art. 7 della presente legge, prima del 1 settembre; f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1 ottobre nelle ZPS «di acque lentiche».