Art. 9.

                      Prescrizioni valide nelle



   Zone di protezione speciale (ZPS)
   1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:
    a)  abbattere  esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya
fuligula);
    b)  effettuare  l'anticipazione  dell'esercizio  venatorio  al  1
settembre  (preapertura)  con  l'eccezione  della caccia di selezione
agli ungulati;
    c)  effettuare,  nel  mese  di  gennaio,  piu' di due giornate di
caccia  -  corrispondenti  al  giovedi'  ed  alla  domenica  -  fatta
eccezione  per  la  caccia  agli  ungulati  per  la  quale valgono le
disposizioni della presente legge;
    d)  utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attivita'
venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali
laghi,  stagni,  paludi,  acquitrini,  lanche e lagune d'acqua dolce,
salata  e salmastra, compresi i prati allagati, nonche' nel raggio di
150 metri dalle rive piu' esterne;
    e)  addestrare  ed  allenare  i  cani  ai sensi dell'art. 7 della
presente legge, prima del 1 settembre;
    f)  abbattere  anatidi,  ad  esclusione  del germano reale, prima
del 1 ottobre nelle ZPS «di acque lentiche».