Art. 2.

   Modifica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 44/2008



   1.  Il  comma  1  dell'art.  3 della legge regionale n. 44/2008 e'
sostituito dal seguente:
    «1. Fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera
b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
“legge  finanziaria  2008”), nel limite del cinquanta per
cento  dei  posti  vacanti  previsti nell'ambito della programmazione
triennale  delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati
per  soggetti  che  prestino servizio con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti
strumentali  regionali  e  che  abbiano  almeno  un anno di attivita'
maturato  nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
    Genova, 18 febbraio 2009
                              BURLANDO