Art. 2. Modifica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 44/2008 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2008 e' sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivita' maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 18 febbraio 2009 BURLANDO