Art. 13. Norma transitoria 1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1, comma 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 27 gennaio 2009 LORENZETTI