Art. 13.
                          Norma transitoria

   1.  Gli  organi  sociali  in carica alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  rimangono  in  carica fino alla elezione dei
nuovi  organi  che  comunque  deve avvenire entro trenta giorni dalla
stipula della convenzione di cui all'art. 1, comma 2.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
    Perugia, 27 gennaio 2009
                             LORENZETTI