Art. 4. Indirizzi regionali e piano di attivita' 1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della convenzione di cui all'art. 1, comma 2, con proprio provvedimento: a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attivita' di Sviluppumbria S.p.a.; b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicita'; c) definiscono i criteri e le modalita' di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate in relazione ad attivita' cofinanziate ovvero affidate per la realizzazione di specifici progetti. 2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri soci: a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione, redatti' ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile; b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell'esercizio. 3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale j documenti di cui al comma 2, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali. 4. Sviluppumbria S.p.A. puo' collaborare con enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed europeo.