Art. 4.
              Indirizzi regionali e piano di attivita'

   1.  La  Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base
della   convenzione   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  con  proprio
provvedimento:
    a)  adottano  indirizzi  ed  approvano  il  conseguente  piano di
attivita' di Sviluppumbria S.p.a.;
    b)  verificano  lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati,
anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicita';
    c)   definiscono   i   criteri  e  le  modalita'  di  gestione  e
rendicontazione  delle  risorse  assegnate  in relazione ad attivita'
cofinanziate  ovvero  affidate  per  la  realizzazione  di  specifici
progetti.
   2.  Sviluppumbria  S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale
ed agli altri soci:
    a)  entro  trenta  giorni  dalla  loro  approvazione i bilanci di
esercizio,  corredati  da  una  relazione sulla gestione, redatti' ai
sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;
    b)  entro  il  mese  di  settembre,  una  relazione  sul generale
andamento  della  gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche'
sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso
dell'esercizio.
   3.   La  Giunta  regionale  trasmette  al  Consiglio  regionale  j
documenti  di  cui  al  comma 2, unitamente alle valutazioni circa la
rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.
   4.  Sviluppumbria  S.p.A.  puo'  collaborare  con enti, istituti e
organismi  che  abbiano  scopi analoghi o affini al proprio, anche in
ambito interregionale ed europeo.