Art. 5. Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione 1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della regione attribuite a RES S.p.a., costituita con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.a. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e fusione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo la necessaria continuita' di gestione e l'efficacia dell'attivita' conferita. 3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES S.p.a. anche per quanto attiene il personale.