Art. 5.
       Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione

   1.  Le  funzioni  di  valorizzazione  e  gestione  del  patrimonio
immobiliare  della  regione  attribuite  a RES S.p.a., costituita con
deliberazione  della  Giunta  regionale  9  aprile 2001, n. 343, sono
conferite a Sviluppumbria S.p.a.
   2.   La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  compiere  tutti  i
conseguenti  atti necessari, anche di natura societaria, ivi compresi
quelli  di  liquidazione  e  fusione,  entro  il  termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo la necessaria
continuita' di gestione e l'efficacia dell'attivita' conferita.
   3.  Sviluppumbria  S.p.A.  succede  in  tutti  i rapporti attivi e
passivi di RES S.p.a. anche per quanto attiene il personale.