Art. 6. Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in: a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.a. con la presente legge; b) da trasferire alla regione e/o ad altri enti o organismi regionali; c) da alienare. 2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche modificando l'imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalita' per l'assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1. Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali ulteriori partecipazioni gia' intestate alla regione, agenzie o societa' regionali. Di tale provvedimento e' data informazione al Consiglio regionale.