Art. 6.
       Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie

   1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge   il  Consiglio  di  amministrazione  di  Sviluppumbria  S.p.A.
presenta    alla    Giunta    regionale    una   ricognizione   delle
immobilizzazioni   materiali   e   delle   partecipazioni  societarie
detenute, riclassificandole in:
    a)   strategiche   e   funzionali   alla  missione  attribuita  a
Sviluppumbria S.p.a. con la presente legge;
    b)  da  trasferire  alla  regione  e/o  ad altri enti o organismi
regionali;
    c) da alienare.
   2.  La  Giunta  regionale  in  esito a quanto previsto al comma 1,
anche   modificando  l'imputazione  delle  immobilizzazioni  e  delle
partecipazioni  proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi
e   modalita'  per  l'assegnazione  e  la  gestione  delle  categorie
patrimoniali  di  cui  al  comma  1.  Con  il medesimo atto la Giunta
regionale  dispone  in  ordine  ad eventuali ulteriori partecipazioni
gia'  intestate  alla  regione, agenzie o societa' regionali. Di tale
provvedimento e' data informazione al Consiglio regionale.