Art. 9.
                   Struttura del capitale sociale

   1.  La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge
regionale n. 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra
di  bilancio  2007  in  materia  di  entrate  e  di spese) cosi' come
sostituito  dall'art.  6  della  legge  regionale 26 marzo 2008, n. 5
(Disposizioni  collegate  alla manovra di bilancio 2008 in materia di
entrate  e  di  spese),  e'  autorizzata  ad  assumere tutti gli atti
necessari   a  determinare  la  struttura  del  capitale  sociale  di
Sviluppumbria  S.p.A.  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  ivi compreso
l'utilizzo  di  crediti  relativi  a  fondi  assegnati  in gestione a
Sviluppumbria S.p.A.