Art. 9. Struttura del capitale sociale 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), e' autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di Sviluppumbria S.p.A. di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso l'utilizzo di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A.