(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione delle giunte comunali e provinciali 1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali). - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non puo' comunque essere superiore a 4. 2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica».