(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale 
         della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Composizione delle giunte comunali e provinciali 
 
    1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  come  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale  11  dicembre
1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente: 
      «Art. 33 (Composizione della giunta dei comuni e delle province
regionali). - 1. La giunta  comunale  e  la  giunta  della  provincia
regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal  presidente
della provincia regionale  che  le  presiedono  e  da  un  numero  di
assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che  non  deve
essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo  elettivo
di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti  il
numero degli assessori non puo' comunque essere superiore a 4. 
    2. La variazione della popolazione accertata con  censimento  nel
corso del periodo di  carica  del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia regionale comporta la modifica del numero  degli  assessori
alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica».