Art. 12 
 
                    Indennita' commissari ad acta 
 
    1. All'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.  44,  e'
inserito il seguente comma: 
      «2-bis. Al commissario ad acta,  insediatosi  presso  gli  enti
locali per porre in essere l'attivita' sostitutiva,  e'  riconosciuta
un'indennita' di carica e di  responsabilita'  rapportata  all'organo
sostituito,   alla    tipologia    degli    atti    adottati,    alla
professionalita',  alla  responsabilita',   all'entita'   demografica
dell'ente ed agli accessi effettuati.». 
    2. Con successivo decreto  dell'assessore  per  la  famiglia,  le
politiche sociali e le autonomie locali, da  emanarsi  entro  novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate  le
indennita' di cui al comma 1.