Art. 12 Indennita' commissari ad acta 1. All'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attivita' sostitutiva, e' riconosciuta un'indennita' di carica e di responsabilita' rapportata all'organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalita', alla responsabilita', all'entita' demografica dell'ente ed agli accessi effettuati.». 2. Con successivo decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennita' di cui al comma 1.