Art. 14 
 
                 Commissari straordinari delle IPAB 
 
    1. I soggetti nominati commissari straordinari delle  istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di
nullita', l'incarico di commissario  straordinario  se  all'atto  del
conferimento  dell'incarico  svolgono  le  medesime  funzioni  presso
un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 
    2. I  commissari  straordinari  delle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e  beneficenza,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  esclusivamente  per  i
seguenti periodi: 
      per un massimo di 36 ore mensili  nelle  Istituzioni  di  prima
classe; 
      per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni  di  seconda
classe; 
      per un massimo di 16 ore mensili  nelle  Istituzioni  di  terza
classe. 
    3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato
il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.