Art. 14 Commissari straordinari delle IPAB 1. I soggetti nominati commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullita', l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi: per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe; per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe; per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe. 3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.