Art. 18 Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicita' notizia. 2. E' fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e dirigenziali.