Art. 18 
 
         Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 
 
    1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e  provinciali,
ferme restando le disposizioni a tutela  della  privacy,  di  rendere
noti, per estratto, nel  rispettivo  sito  internet  tutti  gli  atti
deliberativi  adottati  dalla   giunta   e   dal   consiglio   e   le
determinazioni sindacali  e  dirigenziali,  ai  fini  di  pubblicita'
notizia. 
    2. E' fatto obbligo alle aziende pubbliche  (ex  municipalizzate)
di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti  adottati
dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e
dirigenziali.