Art. 22 
 
           Competenze gestionali degli assessori comunali 
 
    1. I comuni con popolazione inferiore  a  3.000  abitanti,  fatta
salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  anche  al  fine  di  operare  un
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se  necessario  anche  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'art.  107  del  medesimo  decreto  legislativo,  attribuendo  ai
componenti dell'organo esecutivo la responsabilita'  degli  uffici  e
dei servizi ed il potere di adottare atti  anche  di  natura  tecnica
gestionale. 
    2. Il contenimento della spesa  e'  documentato  ogni  anno,  con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.