Art. 22 Competenze gestionali degli assessori comunali 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 2. Il contenimento della spesa e' documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.